La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la legittimità del finanziamento stipulato nel mese di aprile 2010.
Inapplicabilità dell’art. 125 bis TUB ratione temporis
La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 125 bis TUB (introdotto dal D.Lgs. n°141/2010, in vigore dal 19 settembre 2010) poiché il contratto risale al mese di aprile 2010, applicando invece l’art. 124 TUB vigente all’epoca. Tale norma prevedeva il ricalcolo al tasso BOT solo in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali sugli interessi, non per mera difformità del TAEG indicato rispetto a quello applicato. La decisione sottolinea che l’errore nel TAEG non genera automatica nullità né ricalcolo, evitando estensioni retroattive della disciplina successiva.
Esclusione delle polizze facoltative dal TAEG
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) aveva erroneamente incluso nel TAEG i costi delle polizze assicurative sottoscritte dal cliente, ma la Corte ha chiarito la loro natura facoltativa, escludendole dal calcolo. Non ricorrevano congiuntamente gli indici presuntivi di obbligatorietà, ossia contestualità, durata coincidente con il finanziamento di 120 mesi, beneficiario coincidente con la banca. La pronuncia richiama Istruzioni Banca d’Italia (2009), Cassazione (n. 8806/2017, n. 3025/2022) e ABF (nn. 10617 ss./2017), confermando che solo polizze obblgatorie concorrono al TAEG.
Infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza
L’appellante ha contestato l’omessa indicazione del regime finanziario e del piano di ammortamento, ma la Corte ha disatteso l’eccezione richiamando Cass. SS.UU. n. 15130/2024: tale omissione non determina nullità per indeterminatezza, bastando la conoscenza dell’importo della rata costante. La banca aveva già depositato in fase monitoria il prospetto riepilogativo delle mensilità, rendendo superflua ulteriore esibizione.



