Mancata indicazione del tasso di leasing: nessuna violazione dell’art. 117 comma 4° TUB

Con ordinanza n°3559 del 17.2.2026, la Corte di Cassazione rimarca che la mancata indicazione del «tasso leasing» nel contratto non determina la violazione dell’art. 117 comma 4° TUB, qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing (Cass. 15 novembre 2024, n. 29530; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28824).

Cass. n. 3559:2026

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