Il provvedimento in sintesi
Tribunale di Brescia, ordinanza del 21 agosto 2026, R.G. n. 8804/2026, Giudice dott.ssa Alessia Busato
Massime (non ufficiali)
- Nel procedimento cautelare volto alla cancellazione di una segnalazione presso un sistema di informazioni creditizie, la legittimazione processuale va verificata sulla base delle allegazioni del ricorrente. Se il ricorrente indica come obbligati alla cancellazione il creditore originario e il cessionario del credito, stabilire quale dei due sia effettivamente tenuto all’adempimento è questione di merito.
- La segnalazione in un sistema di informazioni creditizie non costituisce di per sé un danno: nessuna norma o principio giuridico consente di qualificarla come pregiudizio in re ipsa. Il periculum in mora può essere desunto solo da specifiche circostanze di fatto, tipicamente quando il segnalato è un imprenditore la cui operatività dipende dall’accesso al credito.
- Il danno patrimoniale, essendo sempre risarcibile, è di regola non irreparabile. Lo diventa solo in ipotesi particolari, ad esempio quando il futuro risarcimento è improbabile per le condizioni economiche dell’obbligato, o quando il pregiudizio non è riparabile se non per equivalente (come la perdita di fiducia verso l’imprenditore).
- Non integra pregiudizio imminente e irreparabile l’impossibilità di stipulare un nuovo contratto di noleggio a lungo termine di un’autovettura se il ricorrente, di fronte alla specifica contestazione della controparte, non allega perché non possa soddisfare l’esigenza di mobilità con soluzioni alternative (acquisto, noleggio presso altri operatori o a breve termine, proroga del contratto in essere, veicoli aziendali o familiari).
- L’ansia e la preoccupazione per la mancata conclusione del contratto sono allegazioni generiche, che descrivono uno stato d’animo comune a chiunque lamenti la lesione di un proprio diritto, e non integrano il periculum richiesto dall’art. 700 c.p.c.
Nota di commento
Il caso
Un professionista, socio di uno studio di progettazione termoidraulica, nota sul proprio conto corrente alcuni addebiti legati a un finanziamento che sostiene di non aver mai sottoscritto. Chiede lo storno alla propria banca e blocca i pagamenti successivi. Mesi dopo, al momento di rinnovare il noleggio a lungo termine dell’auto in scadenza a settembre 2026, la società di noleggio rifiuta il contratto a causa di una segnalazione negativa presso il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF.
Il professionista propone quindi ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro la banca finanziatrice e la società cessionaria del credito. Chiede la cancellazione immediata e retroattiva della segnalazione e una misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. Per giustificare l’urgenza sostiene che la segnalazione sia un danno in re ipsa e che senza auto non potrebbe raggiungere i cantieri né far fronte alle esigenze personali e familiari.
Il Tribunale di Brescia rigetta il ricorso per mancanza del periculum in mora e condanna il ricorrente alle spese a favore di ciascuna resistente.
La legittimazione: una questione di merito, non di rito
L’ordinanza affronta subito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle resistenti, applicando la distinzione tra legittimazione ad causam e titolarità effettiva del rapporto. La legittimazione si valuta sulla base di ciò che il ricorrente afferma: avendo indicato creditore originario e cessionario come soggetti tenuti alla cancellazione, il presupposto processuale è presente. Quale dei due sia davvero obbligato, secondo la disciplina dei sistemi di informazioni creditizie e le vicende della cessione, è una questione che riguarda il merito.
Il punto ha un rilievo pratico. Nei casi di crediti ceduti, chi difende l’intermediario non dovrebbe puntare tutto sul “difetto di legittimazione” come eccezione preliminare: si tratta di una contestazione sul merito, da argomentare con documenti (atto di cessione, comunicazioni al SIC, soggetto che ha effettuato e aggiornato la segnalazione).
La “ragione più liquida” e la centralità del periculum
Applicando il principio della ragione più liquida, il Giudice parte dal requisito più facile da verificare: il periculum in mora. Così non deve esaminare il fumus boni iuris, cioè la fondatezza del disconoscimento del contratto e la denunciata mancanza di preavviso della segnalazione, che restano del tutto impregiudicati.
È una scelta che ritorna spesso nella tutela d’urgenza in materia di segnalazioni: anche un fumus apparentemente solido non basta se il ricorso non dimostra che, nel tempo necessario per un giudizio ordinario, il diritto rischia un pregiudizio imminente e irreparabile.
La segnalazione non è un danno in re ipsa
Il passaggio centrale dell’ordinanza è netto: non c’è alcuna norma o principio giuridico da cui ricavare che la segnalazione costituisca un danno in sé. L’espressione “in re ipsa” può essere usata, al massimo, in senso improprio, per indicare quelle situazioni in cui un insieme di circostanze fa ritenere, con un ragionamento deduttivo, che il pregiudizio sia evidente.
L’esempio tipico è l’imprenditore segnalato: per lui il merito creditizio è un presupposto dell’operatività, e la segnalazione può compromettere il rapporto di fiducia con banche, fornitori e clienti, un danno difficilmente riparabile con un risarcimento in denaro.
La posizione è in linea con l’orientamento di legittimità e dell’Arbitro Bancario Finanziario sul piano risarcitorio. La Cassazione (Cass. n. 1931/2017) ha escluso che il danno da illegittima segnalazione sia in re ipsa e ha richiesto che il pregiudizio venga allegato e provato. Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 1642/2019, ha ribadito che il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima va provato, anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Il Tribunale di Brescia porta lo stesso principio sul terreno cautelare: se il danno non si presume nemmeno quando si chiede il risarcimento, a maggior ragione non può presumersi il pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c. Va nella stessa direzione anche un recente rigetto del Tribunale di Pescara, che ha posto a carico del segnalato l’onere di provare gli elementi di fatto da cui desumere il periculum.
Danno patrimoniale e irreparabilità
L’ordinanza ricorda un principio classico: il danno patrimoniale, essendo sempre risarcibile, quasi mai è irreparabile. Lo diventa solo in due ipotesi:
- quando l’effettività del futuro risarcimento è improbabile per le condizioni economiche dell’obbligato, circostanza difficilmente ipotizzabile nei confronti di un intermediario vigilato e comunque non dedotta nel caso concreto;
- quando il pregiudizio economico porta con sé conseguenze che non si possono riparare se non per equivalente, come la perdita di credibilità dell’imprenditore sul mercato.
Il ricorrente non rientrava in nessuna delle due ipotesi: non era un imprenditore segnalato e non aveva prospettato rischi per l’effettività del risarcimento.
“Problema” e “ostacolo” non equivalgono a “irreparabile”
È l’aspetto più utile dal punto di vista pratico. Il ricorrente aveva descritto la mancanza dell’auto come “un problema e un ostacolo non indifferente” per la sua attività professionale. Per il Giudice l’irreparabilità del pregiudizio è un’altra cosa.
Decisiva è stata la dinamica del contraddittorio. La difesa della banca aveva elencato le soluzioni alternative a disposizione, nessuna delle quali tentata né allegata: acquisto del veicolo, noleggio presso altri operatori, noleggio a breve termine, proroga del contratto in essere, uso dei veicoli dello studio associato. Il ricorrente non ha replicato su nessun punto. Non si sapeva se avesse altri veicoli, se potesse permettersi un acquisto o se potesse ricorrere a un’auto aziendale o familiare.
Ne deriva un’indicazione chiara sull’onere di allegazione nella fase cautelare. Chi chiede la tutela d’urgenza deve spiegare in concreto perché il pregiudizio non sia evitabile con mezzi ordinari. Davanti a una contestazione specifica, il silenzio pesa a sfavore del ricorrente.
Lo stato d’animo non è periculum
Infine, l’ordinanza esclude che “l’ansia e la preoccupazione” di dover restituire l’auto senza la certezza di un nuovo contratto possano integrare il periculum. Si tratta, osserva il Giudice, di uno stato d’animo comune a chiunque lamenti la lesione di un proprio diritto. Se bastasse, ogni lite giustificherebbe un provvedimento d’urgenza.
Indicazioni operative
Per chi è segnalato e vuole agire in via d’urgenza
- Non basta sostenere che la segnalazione sia di per sé dannosa: bisogna allegare e documentare il pregiudizio concreto e il motivo per cui non potrà essere riparato con il risarcimento in un giudizio di merito.
- È opportuno documentare i dinieghi ricevuti, le soluzioni alternative tentate e il motivo per cui non sono praticabili, e la propria situazione economica.
- La posizione dell’imprenditore, o del professionista la cui attività dipende dall’accesso al credito, va descritta con riferimenti specifici: affidamenti in essere, operazioni in corso, rapporti con fornitori e committenti.
- Prima di agire in giudizio vanno valutati gli strumenti meno costosi, come la richiesta diretta di rettifica o cancellazione al titolare della segnalazione e il ricorso all’ABF.
Per l’intermediario resistente
- La strategia vincente è contestare in modo specifico il periculum, indicando le concrete alternative a disposizione del ricorrente, così da far emergere che le sue allegazioni sono insufficienti.
- Le questioni sulla titolarità dell’obbligo di cancellazione tra cedente e cessionario vanno impostate come difese di merito, supportate da documenti.
Conclusioni
L’ordinanza del Tribunale di Brescia conferma un orientamento rigoroso: la tutela d’urgenza contro le segnalazioni creditizie non è automatica. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. non serve ad anticipare l’esito di una lite sulla legittimità della segnalazione: richiede la prova di un pregiudizio concreto, imminente e non riparabile per equivalente.
Il provvedimento non dice nulla, invece, sulla legittimità della segnalazione, sul disconoscimento del contratto o sul preavviso. Sono questioni che restano aperte e che potranno essere esaminate nel giudizio di merito. Chi intende chiedere la cancellazione urgente deve quindi curare con la stessa attenzione sia il fumus sia, soprattutto, la prova del periculum.


