Segnalazione illegittima in Centrale Rischi: la banca non risponde senza prova del danno.

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 262/2026 del 5 maggio 2026, ha affrontato una complessa vicenda in materia di segnalazione illegittima alla Centrale Rischi Interbancaria (C.R.I.), offrendo importanti spunti di riflessione sui presupposti di responsabilità degli intermediari finanziari e sull’onere probatorio del danno.

I fatti di causa

La vicenda trae origine da una società che, dopo aver chiuso il proprio conto corrente e riconsegnato le carte di credito ad una banca nel mese di ottobre 2014, si è vista addebitare una fattura telefonica di euro 3.419,85 emessa successivamente alla chiusura dei rapporti bancari.

Nonostante la società avesse tempestivamente contestato l’addebito e ottenuto lo storno integrale della posizione debitoria attraverso una procedura conciliativa conclusasi nel marzo 2015, la banca aveva comunque segnalato la società come “sofferenza” presso la Centrale Rischi nel giugno 2016.

Tale segnalazione aveva impedito alla società di ottenere finanziamenti per l’acquisto di un autocarro e di un compendio immobiliare, oltre a causare la risoluzione di un contratto commerciale di sponsorizzazione.

La decisione della Corte d’Appello

Illegittimità della segnalazione

La Corte di Perugia ha accolto parzialmente l’appello, riconoscendo l’illegittimità della segnalazione alla C.R.I. operata dalla banca.

I giudici hanno evidenziato che:

  1. Il conto corrente era stato regolarmente chiuso il 19 novembre 2014, con conseguente estinzione anche del rapporto di carta di credito

  2. La fattura contestata era stata emessa il 7 dicembre 2014, quindi successivamente alla chiusura dei rapporti bancari

  3. La richiesta di addebito da parte della società di pagamenti digitali era pervenuta il 14 gennaio 2015, quando ormai non esisteva più alcun conto su cui effettuare l’addebito

  4. L’importo era stato stornato con verbale di conciliazione del 5 marzo 2015, che aveva accertato che nessun pagamento era dovuto

La Corte ha quindi concluso che “né la società di gestione pagamenti avrebbe dovuto accettare un addebito su una carta di credito già da tempo bloccata, né la banca avrebbe dovuto pagare il relativo importo non essendovi più alcun conto corrente su cui addebitarlo”.

Responsabilità solidale tra banca e gestore pagamenti

Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda il riconoscimento della responsabilità concorrente sia della banca che della società di gestione dei pagamenti digitali.

La Corte ha affermato che “non può disconoscersi efficacia causale rispetto all’illegittimità della segnalazione anche alla condotta della società di pagamenti che aveva accettato di addebitare l’importo della fattura sulla carta di credito sapendo che questa era da tempo bloccata”.

Secondo i giudici, tale condotta era “oggettivamente prodromica alla successiva segnalazione della società alla Centrale rischi e ben nota alla società quale operatore del sistema bancario”, configurando così una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c..

Prova del danno: il rigetto della domanda risarcitoria

Nonostante il riconoscimento dell’illegittimità della segnalazione, la Corte ha rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova del danno.

I giudici perugini hanno ribadito il consolidato principio secondo cui “una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione presso la C.R.I., il pregiudizio subito non può ritenersi sussistente in re ipsa sulla base della sola illegittimità della segnalazione”.

I principi giurisprudenziali in materia

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla necessità della prova del danno da illegittima segnalazione.

L’onere della prova

La Cassazione ha più volte affermato che “nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie”, spettando all’attore dimostrare sia l’esistenza del danno che il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e il pregiudizio lamentato.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3130 del 9/2/2021, il danneggiato deve provare: “sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno”.

Il danno all’immagine non è in re ipsa

Con riferimento al danno non patrimoniale, la giurisprudenza è altrettanto rigorosa. La Cassazione, con ordinanza n. 6589 del 6/3/2023, ha stabilito che “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”.

La prova presuntiva

In alcune circostanze, la giurisprudenza ammette la prova per presunzioni del danno patrimoniale, purché sussistano elementi concreti e gravi. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1544/2021, ha affermato che “il danno patrimoniale può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni”, ma solo quando esistano circostanze specifiche dimostrative del pregiudizio economico subito.

L’applicazione dei principi nel caso di specie

La Corte d’Appello di Perugia ha applicato rigorosamente questi principi, rilevando carenze probatorie su tutti i profili di danno allegati dalla società:

Danno da mancato acquisto immobiliare

Il Collegio ha osservato che “né nell’atto di citazione in I grado né nella prima memoria ex art.183 c.p.c. la società aveva mai accennato al danno in questione”, sicché il materiale istruttorio prodotto non poteva essere considerato valido.

Danno da mancato acquisto autocarro

Pur riconoscendo che “sia dalla testimonianza che dalle prove documentali era emerso che il mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento era da imputare alla segnalazione a sofferenza”, la Corte ha rilevato che “la società non ha mai provato il depauperamento patrimoniale conseguente al mancato perfezionamento di tale compravendita”.

I giudici hanno sottolineato che “la società avrebbe dovuto prima allegare e poi dimostrare di aver perso specifiche occasioni di profitto derivanti dall’indisponibilità dell’autocarro”, prova che non è stata fornita.

Danno da risoluzione contratto sponsorizzazione

In merito al contratto di performance con un motociclista professionista, la Corte ha escluso che la risoluzione fosse riconducibile alla segnalazione illegittima. Dall’esame del contratto è emerso che “i diritti di immagine del motociclista non erano stati affatto revocati in ragione della segnalazione a sofferenza della società ma erano stati oggetto di un accordo sostitutivo”.

Danno all’immagine e alla reputazione

Infine, quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha rilevato che “la società appellante avrebbe dovuto prima allegare e poi provare che la sua immagine e la sua reputazione erano state lese attraverso il discredito negli ambiti economici, bancari e finanziari”, ma “nessuna prova, avente ad oggetto circostanze specifiche, è mai stata dedotta”.

Le conseguenze pratiche della decisione

Cancellazione della segnalazione

Nonostante il rigetto della domanda risarcitoria, la Corte ha ordinato al sistema bancario di richiedere immediatamente la cancellazione della segnalazione illegittima, riconoscendo alla società il diritto fondamentale alla rimozione dei dati indebitamente iscritti.

Rigetto della domanda riconvenzionale

La Corte ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla banca per ottenere il rimborso dei 3.421,85 euro anticipati, affermando che “nessuna somma poteva essere richiesta alla società a seguito di operazioni di addebito poste in essere del tutto erroneamente dalle convenute”.

App. Perugia, sentenza n. 262:2026

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