Segnalazioni CRIF e preavviso comunicato tramite area riservata: il Tribunale di Nocera Inferiore ne conferma la legittimità

Con ordinanza del 27.2.2026, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da un debitore, che lamentava l’illegittimità della segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia (SIC) per asserita mancanza di preavviso da parte della banca finanziatrice.

La decisione si colloca nel solco di quella lettura evolutiva dell’obbligo di preavviso che ammette modalità “digitali” di comunicazione, tra cui la messa a disposizione dell’avviso nell’area riservata del cliente, già oggetto di un mio precedente commento in tema di preavviso via home banking.

Il caso: ricorso ex art. 700 c.p.c. contro la segnalazione negativa

Il ricorrente, dopo essersi visto negare un nuovo finanziamento nel giugno 2025, ha richiesto una visura presso i SIC, scoprendo la presenza di una segnalazione pregiudizievole per ritardi nei pagamenti relativi a due carte rateali concessi dalla mutuante.

Lamentando di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione e di aver subito un blocco dell’accesso al credito, il debitore ha chiesto, in via d’urgenza, la cancellazione/sospensione del proprio nominativo dalle segnalazioni negative, oltre alla condanna della banca alle spese.

La resistente, costituitasi in giudizio, ha dedotto di aver correttamente segnalato il nominativo del cliente in quanto inadempiente, nel rispetto sia della disciplina di settore sia delle condizioni contrattuali, evidenziando in particolare che il preavviso era stato messo a disposizione nell’area riservata del sito, come pattuito nelle condizioni generali di contratto.

Il cuore della decisione: preavviso nei SIC e area riservata

Il Tribunale passa quindi ad esaminare i presupposti tipici del provvedimento ex art. 700 c.p.c.: fumus boni iuris e periculum in mora.

Sul piano del fumus, l’ordinanza muove da un principio ormai consolidato: il preavviso di segnalazione nei sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, previsto dall’art. 125 TUB e dal Codice di condotta SIC, può avvenire non solo con raccomandata A/R, ma anche tramite strumenti moderni quali email, PEC, telefono o – come nel caso di specie – tramite inserimento del preavviso nell’area riservata del cliente, se tale modalità è stata previamente concordata.

L’ordinanza richiama espressamente il provvedimento n°163 del 12 settembre 2019 del Garante Privacy, con cui è stato approvato il nuovo Codice di condotta per i SIC; l’Allegato 1 (“Preavviso di segnalazione”) chiarisce che il preavviso inviato con le suddette modalità si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità, senza colpa, di avere notizia della comunicazione.

Secondo il giudice, si tratta di una modalità moderna, espressamente consentita dall’Autorità, che comporta una vera e propria inversione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2728, comma 2, c.c.: una volta dimostrato dall’intermediario l’invio o la messa a disposizione del preavviso nelle forme previste, è il cliente che deve provare di non aver potuto, senza sua colpa, venirne a conoscenza.

Nel caso concreto, la banca ha documentato:

  • la sottoscrizione da parte del cliente della relativa delle condizioni generali, che disciplinava le comunicazioni tramite area riservata;

  • la messa a disposizione, nel periodo d’interesse, dei preavvisi di segnalazione nell’area personale del cliente sul proprio sito.

Da ciò il Tribunale desume la sussistenza della presunzione di conoscibilità del preavviso in capo al ricorrente e, quindi, l’adempimento dell’obbligo informativo da parte della banca, escludendo il fumus di illegittimità della segnalazione.

Ritenuto insussistente il fumus boni iuris, il giudice dichiara assorbito l’esame del periculum in mora, con conseguente rigetto del ricorso.

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