La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 7 giugno 2021 n. 15789, ha stabilito che In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 I. fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni