La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 7 giugno 2021 n. 15789, ha stabilito che In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 I. fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.
Mutuo condizionato: il Tribunale di Catania si discosta dalla sentenza n°12007/2024 della Corte di Cassazione
Nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Catania, in ordine all’eccepita carenza di forma ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo condizionato, ribadisce