La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza del 7 giugno 2021 n. 15789, ha stabilito che In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 I. fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per