Supersocietà di fatto tra S.r.l. e ditta individuale del socio unico: la Cassazione conferma l’estensione della liquidazione giudiziale (Cass. n. 28467/2026)

Le massime (non ufficiali)

  1. È configurabile una supersocietà di fatto tra una S.r.l. e l’impresa individuale del suo socio unico e amministratore unico quando, da una pluralità di indizi convergenti (identità di sede, denominazione, oggetto, clientela e recapiti; beni della ditta impiegati nell’attività della società; pagamento di canoni per conto della società; fatturazioni reciproche), emergano l’esercizio in comune dell’attività economica e l’affectio societatis. In tal caso la liquidazione giudiziale già aperta nei confronti della società si estende all’impresa individuale ai sensi dell’art. 256, comma 5, CCII.
  2. L’apporto sistematico di beni e risorse, protratto nel tempo e indispensabile all’esercizio dell’impresa, costituisce in via presuntiva indice rivelatore dell’affectio societatis e non può essere derubricato a elemento meramente occasionale.
  3. Il controllo totalitario e l’eventuale abuso della società da parte del socio, pur costituendo in astratto un indizio favorevole alla holding di fatto, non escludono in concreto la supersocietà di fatto; un assetto non paritario dei benefici non è incompatibile con l’art. 2247 c.c.
  4. Ai fini dell’insolvenza della supersocietà di fatto non occorre individuare un patrimonio proprio della società, ulteriore rispetto a quello dei soci: i debiti contratti nell’esercizio dell’attività comune, benché formalmente intestati ai soci, sono imputabili alla società di fatto.
  5. Il travisamento della prova è deducibile in Cassazione solo se l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, ed è decisivo in termini di assoluta certezza.

Il caso

Su istanza dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, creditrice di oltre 600.000 euro per occupazione sine titulo di aree demaniali, il Tribunale di Varese apre la liquidazione giudiziale di una S.r.l. operante nel rimessaggio e nell’ormeggio di imbarcazioni.

Il curatore rileva un quadro singolare. Il socio unico e amministratore unico della S.r.l. è titolare anche di un’impresa individuale omonima. Le due realtà condividono sede, clientela, indirizzo e-mail, denominazione e oggetto. La società non possiede beni di rilievo, mentre natanti e pontili presenti in sede appartengono alla ditta individuale, che ne chiede la restituzione alla curatela. I clienti pagano i servizi alla ditta pur fruendo di prestazioni identiche a quelle offerte dalla società, e la ditta ha pagato per anni i canoni demaniali dovuti dalla S.r.l.

Il Tribunale ravvisa una società di fatto tra i due soggetti ed estende la procedura alla ditta individuale ex art. 256, comma 5, CCII. La Corte d’Appello di Milano respinge il reclamo, precisando che le due concessioni demaniali distinte rilasciate nel 2004 erano cessate dal 2018 e mai rinnovate, e che dallo stato passivo della S.r.l. emergono debiti per euro 614.921,71, di cui euro 597.670,29 privilegiati. La stessa ditta, nel reclamo, aveva ammesso di non disporre di beni di rilevante valore liquidabili.

L’imprenditore ricorre in Cassazione con quattro motivi: travisamento della prova sulle concessioni; violazione dell’art. 256 CCII e mancata applicazione degli artt. 2476 e 2497 c.c. (il rapporto sarebbe “verticale”, da holding di fatto, non paritario); mancato accertamento di un’insolvenza autonoma della supersocietà; omesso esame della solvibilità della ditta.

La decisione

Il travisamento della prova: confini rigorosi

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Richiamando Cass. S.U. n. 5792/2024 e Cass. n. 13085/2025, ribadisce che il travisamento richiede che l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (il demonstratum) e non sulla sua valutazione (il demonstrandum); che il punto sia stato discusso; che l’errore sia decisivo e che la diversità della decisione sia certa, non solo possibile. Quando il travisamento consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Nel caso esaminato la Corte d’Appello non aveva negato l’esistenza delle due concessioni del 2004, ma ne aveva accertato la cessazione dal 2018. Il ricorrente contestava dunque il significato attribuito alla prova, non il suo contenuto. Manca inoltre la decisività: l’affectio societatis era fondata su numerosi altri elementi, pacifici o documentati, indipendenti dalla questione delle concessioni. Il richiamo a Cass. n. 5141/2023 ricorda che il giudizio di legittimità non può diventare un ulteriore grado di merito.

Gli indici della supersocietà di fatto

Sul secondo motivo la Corte riepiloga i requisiti della supersocietà di fatto, configurabile anche tra persone fisiche e società di capitali: comune intento sociale, esercizio in comune dell’attività, fondo comune, partecipazione a profitti e perdite, esteriorizzazione del vincolo verso i terzi (Cass. n. 5141/2023; nn. 10507, 12120 e 1095/2016; n. 31999/2022; n. 11604/2025). La prova dell’affectio può essere tratta anche da manifestazioni esteriori sistematiche e concludenti, tra cui i rapporti di finanziamento e garanzia che rivelano un sostegno costante all’impresa (Cass. n. 22162/2025).

Da qui il passaggio più significativo: l’apporto sistematico di beni e risorse, protratto nel tempo e indispensabile all’impresa, è indice presuntivo dell’affectio societatis e non un fatto occasionale. Nella specie ricorrevano l’esercizio della stessa attività nello stesso luogo e con denominazioni analoghe, l’apporto di fondi della ditta a favore della S.r.l. e l’osmosi di fatturazione.

Holding di fatto o supersocietà: la scelta non è obbligata

La Corte respinge la tesi secondo cui il rapporto tra socio unico e S.r.l., essendo di controllo, imporrebbe la disciplina della direzione e coordinamento (artt. 2476, comma 7, e 2497 c.c.) anziché l’estensione ex art. 256 CCII. Richiamando Cass. n. 204/2024 e n. 7105/2025, afferma che l’abuso della società da parte di chi la controlla è in astratto un indizio a favore della holding di fatto, ma non esclude in concreto la supersocietà. Anche un assetto distributivo non egualitario è compatibile con il contratto di società dell’art. 2247 c.c. La qualificazione del rapporto come orizzontale resta quindi un apprezzamento di merito.

L’insolvenza della supersocietà

Sul terzo e quarto motivo, la Corte si richiama a Cass. n. 20850/2026: la società di fatto è un soggetto distinto dai soci, e l’estensione al socio illimitatamente responsabile richiede un nuovo e distinto accertamento dell’insolvenza (Cass. n. 482/2026; n. 6030/2021). Ciò non impone tuttavia di rinvenire un patrimonio proprio della società: i debiti dell’attività comune, anche se intestati ai soci, sono imputabili alla società di fatto.

La Corte d’Appello non aveva dunque ritenuto superfluo l’accertamento, ma aveva correttamente imputato alla supersocietà, e quindi ai due soci illimitatamente responsabili, i debiti della S.r.l. derivanti dalla commistione delle attività. Il quarto motivo, che chiedeva di riesaminare la solvibilità della ditta (assenza di debiti propri, beni, capacità reddituale), è inammissibile perché sollecita un nuovo giudizio di fatto.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di euro 10.000 per compensi in favore di ciascun controricorrente e raddoppio del contributo unificato.

Osservazioni

  1. Una figura sempre più concreta. L’ordinanza si inserisce in una serie di pronunce recenti (dal 2024 al 2026) che, nel passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi, consolidano la supersocietà di fatto come strumento di riallineamento tra realtà economica e schermo formale. L’art. 256, comma 5, CCII raccoglie l’eredità dell’art. 147, comma 5, l. fall., e la Corte applica senza discontinuità i principi elaborati nel vigore della disciplina previgente.
  2. Il caso tipico: S.r.l. unipersonale “affiancata” alla ditta. La fattispecie è frequentissima nelle piccole imprese: l’imprenditore costituisce una S.r.l. ma continua a operare anche con la propria ditta, spesso con la stessa insegna e gli stessi clienti. L’ordinanza mostra che proprio la sovrapposizione operativa, unita al travaso di risorse, può trasformare lo schermo della responsabilità limitata in un vincolo societario di fatto a responsabilità illimitata.
  3. Il valore presuntivo dell’apporto sistematico. Il principio per cui l’apporto continuativo e indispensabile di beni e risorse integra un indice presuntivo dell’affectio alleggerisce in modo sensibile l’onere probatorio del curatore. Spetterà all’imprenditore dimostrare che quei flussi avevano una diversa causa (ad esempio corrispettivi di mercato, locazioni, finanziamenti regolati e restituiti).
  4. Holding di fatto e supersocietà non sono alternative rigide. La Corte nega un automatismo tra controllo totalitario e disciplina della direzione e coordinamento. Il rapporto verticale non basta a escludere quello orizzontale quando gli indici concreti rivelano un’impresa comune: la qualificazione resta affidata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  5. L’insolvenza “per imputazione”. Sul piano concorsuale è decisivo il chiarimento per cui l’insolvenza della supersocietà si accerta imputandole i debiti gestiti in comune, senza ricercare un patrimonio sociale ulteriore. Ne deriva che la solvibilità personale del socio, allegata in astratto, non è sufficiente a evitare l’estensione: la responsabilità illimitata per i debiti sociali assorbe il profilo.
  6. Il fronte processuale. La parte dedicata al travisamento della prova è un vademecum utile per chiunque prepari un ricorso per cassazione: contestare il significato di un documento non equivale a denunciarne la svista percettiva, e la mancanza di decisività rende comunque la censura inammissibile quando la decisione poggia su più elementi concordanti.

Indicazioni pratiche

Per l’imprenditore che opera con S.r.l. e ditta individuale:

  • tenere distinte sedi operative, recapiti, insegne e canali di incasso;
  • formalizzare ogni rapporto tra i due soggetti (contratti di locazione o comodato dei beni, accordi di servizio, finanziamenti scritti e rimborsati);
  • evitare pagamenti di debiti dell’una da parte dell’altra senza titolo e regolazione contabile;
  • documentare che le fatturazioni reciproche corrispondono a prestazioni effettive e a prezzi di mercato.

Per curatori e creditori:

  • raccogliere indici convergenti (sede, clientela, denominazione, beni, flussi finanziari, fatture incrociate), privilegiando quelli pacifici o documentati;
  • valorizzare il carattere sistematico e indispensabile degli apporti;
  • impostare l’insolvenza della supersocietà sull’imputazione dei debiti dell’attività comune.

Per il difensore dell’impresa estesa:

  • concentrare la difesa nel merito, dove si decide la qualificazione del rapporto: in Cassazione gli spazi sono molto ridotti;
  • se si intende denunciare un travisamento della prova, verificare con rigore che l’errore riguardi il contenuto oggettivo del documento e sia decisivo con certezza; in caso di mera svista percettiva valutare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Cass. n. 28467-2026

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